Arezzo Polis

Cultura politica, dibattito pubblico.

Costume e società

Tags:

Nessun commento

  • Share

I “tirocini formativi” liberalizzati: un’opportunità in più per giovani e disoccupati

formaz1_jpg_370468210di Giorgio Frabetti- In questi tempi di crisi economica mondiale, che tragicamente tende a riversare gli effetti più nefasti in termini di disoccupazione e precarietà occupazionale sui giovani (specie in Italia, a causa di un mercato del lavoro dannatamente “duale”: vedi Boeri e Ichino), è passata del tutto inosesrvata una vera e propria good news: la liberalizzazione dei “tirocini formativi”. Spiace constatare quanto la stampa sia del tutto insensibile a cogliere quanto di buono e di positivo il Governo sta effettivamente realizzando per l’occupazione (specie giovanile) contro la crisi: più che il positivo purtroppo sembra ”fare audience” la strategia (mediatica) di rimestare nel torbido nella vita del Presidente del Consiglio da ultimo, attraverso la polemica sul supposto “conflitto di interessi”  di cui, a detta di certuni, sarebbe espressione la legge sul “legittimo impedimento”, nemmeno approvata e già impugnata davanti alla Consulta! Viceversa, dietro il grigio e burocratico involucro dell”Interpello nr. 07/2010 (non si tratta nemmeno di una Circolare, nè tantomeno di un decreto, forme “alte” di amministrazione), il Ministero del Lavoro, coniando l’inconsueta formula “tirocini atipici”, ha ampliato al massimo grado le opportunità di ricorso ai “tirocini formativi”: un istituto che, fin dalla sua introduzione con la cd “legge Treu” dell’ormai lontano 1997, ha dato ottima prova di sè come strumento improntato sì a logiche di flessibilità, ma che è anche stato di grande aiuto per studenti e per disoccupati per consentire un fattivo incontro tra domanda ed offerta di lavoro. L’istituto era stato riproposto nel seno della legge Biagi, all’art. 60 (con acclusa possibilità di rimborso spese), ma aveva subìto una battuta d’arresto perchè la Consulta, con sentenza nr. 50/2005, aveva annullato la legge, ritenendo non competesse allo Stato disciplinare la materia, ma spettasse alle Regioni, competenti in via esclusiva per la materia della formazione professionale (cosa che la più parte delle Regioni ha fatto, disciplinando con tinte molto variopinte questo istituto). Ora, il Ministero del Lavoro, con l’Interpello nr. 07/2010, ha superato questa rigida impostazione della Consulta, riconoscendo all’autonomia privata il diritto-potere di attivare i tirocini formativi per giovani o disoccupati, anche al di fuori della previsioni di legge regionale, anche per iniziativa di Enti non abilitati ad attivare tirocini dalle singole normative regionali applicabili. Detto in parole semplici: l’attivazione dei tirocini formativi a favore di giovani e disoccupati è liberalizzata nell’estensione più ampia possibile! Questa è la prima good news, bella notizia. Certo, però, non si può negare che i puristi del diritto hanno alcuni buoni motivi per storcere (almeno un pò) il naso: la norma-cardine di questa liberalizzazione dei tirocini altri non è che l’art. 1322 del Codice Civile, la norma che ammette la stipula nel nostro ordinamento privato dei cd “contratti atipici”; la stessa norma che, ad esempio, in anni risalenti, ha dato ingresso nel Ns. ordinamento al contratto di leasing (come noto, non contemplato nel Ns. vigente Codice Civile). Qui, la forzatura tenico-giuridica è indubbia: il “tirocinio”, infatti, non è un rapporto assimilabile al “contratto” di cui parla l’art. 1322 citato, perchè, a differenza di quest’ultimo, è un rapporto giuridico “gratuito”, non un rapporto giurdico “patrimoniale” (non deve ingannare la presenza di un rimborso spese soggetto a ritenuta IRPEF; qui, l’importo pecuniario è del tutto marginale!). Come ”rapporto ibrido” dall’incerta classificabilità, certamente il “tirocinio” (specie se liberalizzato) si presta ad usi ambigui e poco trasparenti, tali da esporlo al rischio di vedersi disconosciuto in sede ispettiva come rapporto di lavoro subordinato: senza contare che, in questo caso, chi procura un tirocinio che poi si rivela non genuino ed improntato a finalità “fraudolente” incorre nella sanzione penale per “Intermediazione abusiva della monodopera”! Consideriamo, poi, che l’esemplificazione operata dal Ministero relativamente ai soggetti più idonei ad attivare “tirocini atipici” (Enti Pubblici o Enti del cd. Terzo settore) di per non è ancora sufficiente per salvaguardare questa tipologia di tirocini da abusi e contestazioni. Consideriamo, ad esempio, i lavori edili: è certo arduo giustificare come “gratuita” (e, quindi, tali da essere contemplati in tirocini formativi) questa tipologia di lavori, per l’alta incidenza del rischio professionale e per l’estrema finalizzazione alla produttività che vi è evidentissimamente implicata; anche quando tali lavori siano svolti nell’ambito di organizzazioni che di per sè non conoscono fini di lucro. Ad esempio, la legge consente alle associazioni di volontariato di svolgere attività economiche cd. “marginali” (anche se non propriamente edili vedi Dm 25/02/1992); laddove, quindi, il “tirocinate” sia a servizio di un’organizzazione “non lucrativa”, che, pur fondata per mission istituzionale sul  “gratuito”, può effettivamente convivere con momenti e fasi organizzative (per quanto marginali) caratterizzate da “economicità” e “lucro” (anche solo oggettivo, in quanto destinato al finanziamento dell’Ente), non è semplice nè immediato accettare che per certe mansioni (ad esempio, edili) il tirocinio sia genuino e non abusivo. Viceversa, quando lo stesso lavoro (ad es. edile) sia svolto in contesti di “cooperazione internazionale” o in altri contesti “umanitari” (che possono essere anche nazionali: vedi terremoto Abruzzo et similia) e questa mission umanitaria sia debitamente riscontrabile in un atto, Protocollo o Convenzione con Ente Pubblico (Ministero degli Esteri o Solidarietà Sociale et similia), il “tirocinio” è certamente credibile e di fatto inattaccabile. Quale morale trarre da questa (informale) tornata di liberalizzazione dei tirocini formativi? Certamente, la materia è tecnicamente complessa e merita chiarimenti ed assestamenti in sede regolativa che solo una legge (più che un Inerpello ministeriale) può fornire (non è escluso che la materia vada più opportunamente trattata in una legge nazionale quadro sui giovani e sulla formazione professionale che lo Stato italiano aspetta da tempo, dopo l’ormai obsoleta ed inadeguata l. 845/1978): ma è altrettanto certo che, allo stato attuale, il “tirocinio atipico” (ossia liberalizzato secondo le indicazioni dell’Interpello nr. 07/2010) si presta a diventare un potente strumento per coniugare la professionalità e la solidarietà, almeno nell’ambito dei settori della cooperazione umanitaria ed internazionale, perchè, certamente, a questo livello di operatività, l’istituto può funzionare agevolmente senza alcun intoppo. Una riflessione conclusiva a questo punto si impone doverosamente: anche ieri sera, una nota trasmissione della Rete tre (Ballarò), nota per il tono professorale e (sedicente) austero, nel trattare (en passant) i problemi occupazionali dei giovani, non faceva che rimarcare che tali problemi in Italia sono resi ancora più difficili dalla scarsa propensione dei giovani ad andare all’estero, a mettersi in gioco oltre le anguste prospettive del “piede di casa”. In questo, c’è certamente del vero: ma è anche vero che il Governo ha effettivamente messo a disposizione una chanches in più per i giovani che intendono … osare; tale è l’opportunità di un maggiore accesso al “tirocinio”, tipicamente utilizzabile nel contesto certamente inusuale (e certo ricco di contenuti formativi) della “cooperazione internazionale/umanitaria”. Pertanto e a dispetto di quanto a Raitre (e dintorni) si pensa, non è vero che sia appannaggio della Sinistra e dei suoi economisti e sociologi pensare allo sviluppo del “capitale umano”, perchè al “capitale umano” pensa anche il centro-destra; solo che il centro-destra non parla soltanto: mette anche in pratica quello che dice.

Share

Lascia un commento