9 apr, 2010
In nome del popolo italiano- Sul “legittimo impedimento”
di Giorgio Frabetti- Non facciamoci illusioni: dopo una sentenza sul “lodo Alfano”, che ha espesso una così rigida interpretazione del principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, decretando sostanzialmente (ai fini del processo) l’illegittimità a priori di qualsiasi disposizione processual-penale differenziata per i politici, non c’è da farsi illusioni sulla tenuta dello stesso “legittimo impedimento”, che riconosce l’esercizio delle funzioni di premier e di ministro come impedimento legittimo per sospendere i processi penali. Magari si potesse celebrare quel referendum che auspica Di Pietro, almeno si resterebbe nei binari della democrazia partecipativa! Ma si sa, in Italia è praticmente impossibile raggiungere un quorum: da decenni, infatti, i referendum sono diventati un boomerang per chi li propone (Fini ne sa qualcosa!); molto più spiccio, quindi, contare sulle “quinte colonne politiche” che PD e IDV possono vantare nella Consulta! A scanso di equivoci e di semplicismi, però, dobbiamo dire questo: quando si parla di intreccio toghe e politica non si intende lanciare l’allarme (grottesco) di toghe che entrano in aula con il pugno chiuso, ovvero di giudici che emettono condanne e assoluzioni per ordine di partito (come il famigerato giudice Berja fiduciario di Stalin); quando si parla di intreccio toghe-politica si parla di un fenomeno assai ricorrente nella storia e di cui occorre finalmente parlare con la dovuta freddezza ed obiettività. Innanzitutto, non è un mistero che alla Consulta siedano giuristi che vengono dalla scuola di Elia, Scalfaro e soci: vecchia guardia del potere consociativo della Prima Repubblica che, sconfitto da Mani Pulite e dalle elezioni del 1994, ha cercato di combattere una “battaglia di retroguardia” di conservazione e di tutela del proprio sistema di potere (consociativo) con le armi del diritto e trincerandosi dietro la Costituzione (di questo processo parla Loquenzi ne L’Occidentale del 25/09/2009 con dovizia di argomenti e in questa sede mi limito solo a farne rapido rinvio). Facciamo attenzione perchè questo processo che vede le èlites politiche, sconfitte sul piano del potere e del seguito elettorale, “rifugiarsi” nelle sedi giurisdizionali è un processo assolutamente noto nella storia. Innanzitutto, chiunque non abbia una conoscenza superficiale del diritto e della legislazione deve sapere che il diritto (in tutti gli Stati e in tutti i tempi) non lo produce solo il Parlamento (il ”legislatore” in senso proprio), ma anche la magistratura, almeno nella misura in cui questa recepisce le interpretazioni più innovative della normativa vigente: è, quindi, evidente la propensione per le èlites politiche, prossime a “uscire dalla storia”, e che hanno perso la possibilità di influire sulla produzione legislativa parlamentare (in assenza di numeri), recuperare influenza sul processo legislativo attraverso la giurisdizione (non da ultimo grazie a quel terminale formidabile tra politica e magistratura che è costituito dal mondo delle università giuridiche, dove si forma la dottrina che interpreta le leggi vigenti e di fatto precorre il lavoro della magistratura stessa). Un esempio concreto di quanto questo modus operandi si sia storicamente realizzato è fornito proprio dall’esperienza fascista, specie nel primo decennio, quando la Magistratura (i “pratici” del diritto più che i teorici, formatisi nell’èra liberale prefascista) accettò di svolgere un ruolo di “tutela” contro gli eccessi del regime, arrivando a vere e proprie “battaglie di retroguardia” come quella che intraprese il Consiglio di Stato contro la l. 100/1926 (e di cui ebbe ragione nel 1940) relativamente alla disciplina del potere del Duce di emanare norme giuridiche, al di fuori dei classici binari della proposte di legge o dei decreti-legge da presentare al Parlamento (leggere sul punto, il terzo volume di De Felice). Senza dimenticare che la Magistratura accolse nel suo seno esponenti del più vivo antifascismo, come l’epsonente radicale Piccardi che negli anni 30 siederà nel Consiglio di Stato e che, oltre ad essere nominato, dopo il 25 luglio 1943, ministro “tecnico” delle Corporazioni del Governo Badoglio dei 45 giorni, sarà, nientemeno, tra gli animatori della scissione dal PLI che nel 1956 porterà alla fondazione del Partito Radicale! Per questi motivi, non c’è da stupirsi oggi dell’enorme resistenza che la Magistratura esprime verso il nuovo corso politico berlusconiano, cercando (in modo nemmeno troppo scoperto) di interdirne il corso riformatore: è uno scontro tra fazioni politiche, solo che una delle fazioni (la magistratura) si maschera da Istituzione indipendente! C’è da chiedersi, comunque, a questo punto, se per porre fine a queste rigidità istituzionali basti una riforma come il “legittimo impedimento” o piuttosto non serva un intervento riformatore a più ampio raggio: personalmente, propendo per questa ultima ipotesi, ritenendo, cioè, che una riforma come quella del “legittimo impedimento” potrebbe trovare ben più forza e vigore nel quadro di una riforma presidenziale della Costituzione italiana. Come accennato nel post Riforma presidenziale, ora o mai più! (da me pubblicato mercoledì scorso su questo newsmagazine), sono convinto che se fosse introdotta l’elezione diretta del Capo del Governo (e non quel pallido surrogato della mera “indicazione del premier nella scheda elettorale”) sarebbe molto difficile, se non impossibile, per la Corte Costituzionale eccepire la legittimità costituzionale di una simile forma (parziale) di immunità: allora, il “legittimo impedimento” (con gli effetti di immunità parziale che indurrebbe) sarebbe il corollario della SOVRANITA’ POPOLARE che ISTITUZIONALMENTE si esprime attraverso l’elezione del Capo dell’Esecutivo. Finchè, invece, non si consolida in Costituzione questo principio di DEMOCRAZIA DIRETTA, ogni riproposizione di immunità, scudi … sarà sempre difficile, se non impossibile. La Ns. cultura costituzionale dovrebbe cominciare seriamente a domandarsi se l’esasperazione e la sovraesposizione che la Magistratura conosce negli ultimi 20 anni, costituisce, oltrechè effetto della crisi della politica, anche corollario di un sistema istituzionale improntato al più rigido e classico parlamentarismo. Personalmente, sono convinto che nel regime parlamentare, troppe siano le occasioni di competizione tra politica e giurisdizione, e troppe al punto da creare (con enorme facilità) paralisi nel processo decisionale di governo. In effetti, il sistema parlamentare puro, almeno nella versione continentale successiva al 1789, presuppone sempre un grande rilievo del Parlamento, perchè identifica (in modo rigido) nella legge l’atto politico per eccellenza (pensiamo alle gloriose codificazioni partorite dalla Rivoluzione Francese in poi!); in questi termini, se un simile sistema si presta bene ad affermare in termini forti il principio dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (anche verso il politico), dall’altro, tende a livellare troppo la funzione specifica del politico. Per questo motivo, non ci si deve meravigliare più di tanto se in un sistema siffatto, nei momenti di crisi e di delegittimazione della politica, gli organi di controllo tendono ad assumere una visibilità, un’esposizione e un prestigio tali da entrare in tale concorrenza con la politica, al punto da paralizzarla. Ecco perchè, senza riforma istituzionale, una legge come quella sul “legittimo impedimento” del premier rischia di rimanere inefficace: in altre parole, una simile “guarentigia giudiziaria” della politica trova più forza ed efficacia in un sistema presidenziale (preferibilmente “alla francese”), in cui la fase ”verticale” della decisione, rafforzata dall’investitura diretta del Capo dell’Esecutivo, appaia bilanciata con la fase “orizzontale” normale del dibattito parlamentare e del controllo di costituzionalità delle leggi (Carl Schmitt).