17 mar, 2010
Il “collegato lavoro” tra Costituzione e fondamentalismo costituzionale
di Giorgio Frabetti- Il tam tam che ‘Repubblica’ sta imbastendo per chiedere a Napolitano che eserciti la facoltà di rinvio al Parlamento (art. 74 Cost.) sul cd “collegato lavoro” (si veda l’articolo di Massimo Giannini del 15/03), oltre ad essere un capolavoro di miopia politico-sindacale e tecnico-giuridica, è anche un atto temerario dal punto di vista istituzionale, almeno per le forzature che induce a livello di equilibri tra organi costituzionali. In sostanza, si chiede a Napolitano di esercitare un veto sulla legge del tutto eversivo, per l’evidente violazione della regola costituzionale che vuole il Capo dello Stato organo imparziale ed estraneo ai circuiti della responsabilità politica. Una simile pretesa costituisce l’inquietante “marcia di avvicinamento” del “popolo viola” verso la “criminalizzazione” politica di Giorgio Napolitano, sul quale la Sinistra sta scaricando l’onere di un’Opposizione che in Parlamento non intende fare davvero (almeno nei termini di opposizione costruttiva e propositiva consueti in un ordinamento liberal-democratico). Ma vediamo di comprendere meglio l’intricata matassa. Tutto nasce dall’articolo che consente a Datore di Lavoro e Lavoratore di concordare al momento dell’assunzione il deferimento delle controversie di lavoro (e, sulla carta, anche di licenziamento) ad un arbitro, anzichè al Giudice del Lavoro (è quella che in gergo tecnico si chiama “clausola compromissoria”); detto Arbitro è delegato a decidere anche “secondo equità” la controversia, quindi elaborando anche discrezionalmente i termini giuridici del verdetto: secondo Repubblica questa norma violerebbe l’art. 24 della Costituzione, riguardante i diritti di tutela giurisdizionale del cittadino; una “clausola compromissoria” (questo è l’argomento principe), se è utile ed opportuna come forma di semplificazione delle controversie in ambito commerciale, dove le parti sono davvero sullo stesso piano, lo è meno in ambito lavoristico, dove il lavoratore si trova in stato di soggezione socio-economica rispetto all’Azienda; si da il caso, poi, secondo “repubblica” che la legge, consentendo all’Arbitro di agire “secondo equità”, favorirebbe la disapplicazione delle norme inderogabili del diritto del lavoro, poste a tutela del prestatore. Indubbiamente, il “collegato” investe profili sensibili e delicati che certamente vanno attentamente vagliati; indubbiamente, il provvedimento merita speciale attenzione, perchè costituisce un forte revirement rispetto alla legge sul processo del lavoro del 1973, molto sfavorevole rispetto agli arbitrati; da qui, però, a pretendere che il Quirinale, oltre a prestare la dovuta “attenzione” al provvedimento, debba rinviarlo per obbligo costituzionale (non scritto) di acqua ce ne corre: solo il “fondamentalismo costituzionale” del “popolo viola” può arrivare a tanto; solo il deliberato disegno di delegittimare Napolitano può spingere a simili bestialità demagogiche! Innanzitutto, c’è solo un caso codificato dal “diritto costituzionale vivente” nel quale il “rinvio presidenziale” costituisce un atto (quasi) dovuto: il caso, cioè, che la legge comprima a priori (e senza possibilità di interpretazioni/applicazioni alternative) i diritti fondamentali del Cittadino. Un termine di paragone utile può essere ravvisato nella sentenza nr. 121/1994 con la quale la Consulta ebbe a dichiarare incostituzionale una norma della Finanziaria del 1993, nella parte in cui qualificava come “lavoro autonomo” (senza possibilità di prova contraria) alcuni servizi marginali alla persona svolte da privati nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale: qui l’incostituzionalità è chiara come il sole, perchè, in questo caso, la legge rendeva impossibile a priori a questa tipologia di cittadini l’accesso alle tutele del lavoro subordinato. Si creerebbe una simile condizione di impossibilità anche con il “collegato lavoro”? A prima vista e allo stato attuale, la legge non predetermina una simile lesione a carico dei diritti dei lavoratori, per almeno due motivi: in primo luogo, la via del giudizio arbitrale è facoltativa e la stipula della “clausola compromissoria” deve avvenire davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro (ex-Ispettorato del Lavoro), la quale dovrà convalidarla, come oggi accade per le dimissioni della lavoratrice madre o per la stipula di contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi; in secondo luogo, le disposizioni sull’arbitrato e sul giudizio secondo equità non sarebbero immediatamente applicative, ma necessiterebbero di apposita disciplina da parte della contrattazione collettiva (e in assenza di Dm): è evidentemente in questa sede, che si dovrà procedere a dettagliare i casi, i modi della procedura e del giudizio arbitrale: evidentemente solo allora, quando il quadro regolativo si sarà completato, sarà possibile discettare sulla costituzionalità; ma prima di allora, il “collegato” sarà del tutto inoperativo e inidoneo a mutare alcunchè nei diritti di iniziativa giurisdizionale del Lavoratore. A riprova poi della fludità della materia, non può sottocersi che, in questi giorni, per tacitare l’ipotesi di rinvio presidenziale, è stato sottoscritto un “avviso comune” che impegna Governo e parti sociali a non includere, in sede attuativa, tra le vertenze suscettibili di arbitrato anche le vertenze di licenziamento. A queste condizioni, quindi, manca l’ubi consistam su cui esprimere un giudizio di costituzionalità. A parte, però, l’evidente impossibilità tecnica per il Presidente Napolitano di esprimere ora un giudizio di incostituzionalità, deve farsi notare l’abnormità costitituzionale e politica di una simile pretesa: aderendo alle richieste di ‘Repubblica’, cioè, Napolitano avvallerebbe uno stravolgimento eversivo della Costituzione e dell’istituto stesso del rinvio presidenziale (art. 74 Cost.). Come molto opportunamente scritto su L’Occidentale del 16/03 scorso, i Padri Costituenti (Meuccio Ruini, in primis) avevano concepito questo potere di rinvio come omologo alla facoltà di rinvio che il Presidente della repubblica si riserva nel dubbio che l’Esecutivo goda ancora della fiducia parlamentare: in entrambi i casi, il Capo dello Stato chiede al Parlamento una “nuova deliberazione” (che nel primo caso è una nuova deliberazione legislativa, nel secondo caso un voto di fiducia). Nella mentalità dei Costituenti, il “rinvio presidenziale” era stato concepito essenzialmente per i casi di leggi approvate dal Parlamento contro il parere del Governo, come extrema ratio per evitare la crisi ministeriale (scontata in questi casi); a questo punto, come ognuno può vedere, il potere di rinvio è concepito dalla Costituzione non per far risaltare l’iniziativa politica autonoma del Capo dello Stato, ma per garantire la continuità del rapporto di fiducia Governo-Parlamento, nel quale solo (art. 94) è racchiuso il potere di indirizzo politico del Paese. Allo stato attuale, i costituzionalisti hanno concepito solo un caso in cui è sicuramente consentito al Capo dello Stato opporsi con ogni mezzo alla promulgazione della legge, ovvero il caso in cui l’atto di promulgazione integri gli estremi di “alto tradimento” della Costituzione! Se è “alto tradimento” firmare le leggi di Berlusconi … evidentemente il “popolo viola” e Repubblica lo pensano, se hanno già minacciato di impeachment al Capo dello Stato; evidentemente, secondo il “popolo viola” non essere visceralmente anti-berlusconiani è “alto tradimento” della Costituzione! Ma a questo punto, però, siamo entrati nell’ambito del filybustering politico; la scienza del diritto costituzionale … non “ci azzecca” più niente!
Caro Federico, immagina quelle confessioni cristiane che quando leggono il Vangelo che dice: “se il tuo occhio ti da scandalo, taglialo!”, prescrivono agli adepti di amputarsi un occhio ogni volta che desiderano una donna. Questo è tecnicamente “fondamentalismo”. Così come è “fondamentalista” la pretesa di interpretare la Costituzione prendola alla lettera ed ignorando il contesto nel quale è stata formata ed agisce. Non voglio ripetermi, ma è un’interpretazione “fondamentalista” quella che pretende di fondare il giudizio di costituzionalità di una legge sul vaglio preventivo del Capo dello Stato, quando allo scopo la Costituzione ha delegato un altro organo la Corte Costituzionale, il quale solo è specializzato in questo tipo di valutazioni.
Diversamente, si chiede al Quirinale di svolgere funzioni giurisdizionali che non gli competono e che perpetuano l’equivoco e la confusione tra politica e giurisdizione che ho prima criticato.
Quanto alla confusione tra politica e giurisdizione, faccio presente che è ora che si rifletta che esse agiscono su due piani che devono essere distinti: la giurisdizione è deputata a proteggere il diritto che la società si è data spontaneamente, vuoi per sue disposizioni (così i contratti nel diritto privato), vuoi perchè iscritte nella natura dell’uomo e dei rapporti sociali (diritti civili naturale); per questo motivo, la giurisdizione è … conservatrice, perchè agisce su qualcosa che esiste già ed è già riconosciuto nella società. Qui sta l’equivoco della giurisprudenza che negli anni 60 è stata definita “progressista”: certo, era progressista la Corte Costituzionale che nel 1968 espunse dalle nostre leggi il reato di adulterio (femminile); ma ti faccio presente che per i principali progressi nel segno del Welfare (come le indennità di malattia e maternità o come l’assistenza sanitaria universale) sono stati compiuti non grazie alla Magistratura, ma alle leggi; a loro volta, espressione della volontà politica! Se leggi un articolo del “fantasma di Bettino Craxi” in questo newsmagazine c’è una discussione su questo argomento: pensa solo all’illusione degli anni ‘90, quando l’illusione liberista e mercatista ha fatto credere a molti che bastassero gli interventi della magistratura UE o WTO contro le limitazioni al commercio mondiale (mercato dei capitali e mercato del lavoro) per sviluppare l’economia: forse che tu hai visto più ricchezza dopo che la magistratura UE è intervenuta? No; perchè (ad esempio in Italia) è mancata una politica capace di creare condizioni favorevoli allo sviluppo: condizioni che avrebbero potuto crearsi con un’intelligente politica fiscale, di promozione degli investimenti e non attraverso le pandette giudiziarie. Per questo dico che politica e giurisdizione devono procedere separatamente: la giurisdizione amministra i diritti, la politica deve segnare la via per il futuro: risorsa indispensabile per i momenti difficili di transizione come questi, in cui occorre contare su persone col piglio di decidere per tutti, non su grigi burocrati (come i giudici). Tornando al “collegato lavoro”, questo presentava una “progettualità politica” buona (aldilà delle carenze tecniche che indubbiamente aveva). Era a questo livello che avrebbe dovuto situarsi il giudizio del Presidente della Repubblica. Cordialità.
Mi scusi, ma dire (se ho capito bene il suo pensiero)che l’azione del Capo dello Stato ha portato una commistione tra politica e giurisdizione è errato.
In primis perchè così dicendo si afferma che l’azione del Presidente è stata un’azione politica e che dunque esso non ha agito da organo super partes garante della Costituzione, ma da organo politico; cosa quest’ultima che non penso proprio che fosse nelle intenzioni del Presidente Napolitano,il quale ha sempre agito in garanzia della nostra Carta Costituzionale.
In secondo luogo,si dovrebbe casomai paralre di commistione tra potere politico e potere giudiziario (non tra politica e giurisdizione, che tecnicamente è l’ambito di potere di un organo giudiziario) che, effettivamente, era prerogativa delle monarchie assolute fino alla rivoluzione del 1789.
Senonché, se è pur vero che quellla svolta nella Storia spazzò via secoli di “oscurantismo”, inaugurò un periodo di eguaglianza solo “formale” tra gli uomini, per la quale – nell’ambito delle idee illuministe della tutela totale dell’individuo, e non della persona – erano escluse dai diritti politici, sia le classi più deboli, sia l’altra metà del cielo (le donne).
Senza volere essere “di parte” è necessario, quando si parla della Rivoluzione Francese, dire che essa, come quella coeva Americana, è stata una rivoluzione “borghese”, voluta dal ceto economicamente più ricco – ma escluso dal potere – per sè stesso, dove le masse furono usate solo come “carne da cannone”; prova ne fu che la legge Le Chapelier si affettò a mettere fuorilegge tutte le associazioni dei lavoratori e considerare lo sciopero un delitto.
Ora, oggi le cose sono cambiate, e la nostra Costituzione sancisce e difende un altro tipo di uguaglianza, quella “sostanziale” per cui due parti, di cui una è oggettivamente debole rispetto all’altra, non possono essere messe sullo stesso piano (come faceva invece il principio di uguaglianza formale negli ordinamenti borghesi del 1800, nati proprio dalla Rivoluzione francese).
L’art. 24 Cost., per il quale tutti possono agire in giudizio per la difesa dei propri diritti, è un’espressione di tale principio, perchè permette ad una parte, debole rispotto all’altra, di avere quelle garanzie di imparzialità e giustizia che soltanto un organo giudiziario che decide oggettivamente secondo la legge (e non secondo equità, e quindi come ritiene più “soggettivamente” opportuno) può dare.
Quanto poi al fatto che il rinvio alle Camere sia stato concepito solo come omologo del potere di rinvio dell’Esecutivo alle Camere ho i miei forti dubbi (si avrebbe così un’inutile norma doppione, cosa questa che difficilmente sarebbe sfuggita ai nostri Padri Costituenti), ma sul punto non posso esprimermi, almeno fino a quando non mi sarò letto un Commentario alla Costituzione.
Chiudo solo con questa considerazione: il fatto che il nostro Presidente abbia rinviato tale legge alle Camere non è stato affatto un esempio di “fondamentalismo costituzionale” (che cosa significa poi l’espressione “fondamentalismo costituzionale”? La nostra Carta è nata per proteggere le fascie più deboli della popolazione – secondo l’insegnamento che già fu di CALAMANDREI – e o la si accetta così com’è e se ne traggono le dovute conseguenze, o la si cambia e la si trasforma in qualcosa di altro), e prova ne è che Egli non si è mai sognato di rimandare alle Camere leggi – a mio avviso -PALESEMENTE più incostituzionali (leggasi la “norma antiprecari” del 2008 o lo stesso Lodo Alfano) di questa.
Oggi, Napolitano ha rinviato il “collegato lavoro”.
Rispetto le decisioni del Capo dello Stato, ma penso sia stata un’occasione mancata, per fare chiarezza in Italia, almeno per stabilire i punti di un’essenziale distinzione tra la POLITICA e la GIURISDIZIONE.
Ricordo che c’è stata un’epoca in cui politica e giurisdizioni sin confondevano ed era l’ancième règime: vogliamo tornare a quell’epoca buia di paralisi economica e sociale e che poi fu spazzata via dalla Rivoluzione Francese?
Effettivamente, Napolitano oggi rinviando la legge, ha compito un giudizio preventivo di legittimità che, come Capo dello Stato, costituzionalmente non gli competeva. Deve far riflettere a questo punto che la Costituzione abbia codificato un solo modo per invalidare la legge, il giudizio di costituzionalità delle leggi, in cui è la magistratura concorrere al giudizio sulla legge, dietro istanza dei cittadini che si sentono lesi nei loro diritti.
Come dire: l’illegittimità di una legge non si presume, ma l’onere della prova della sua incostituzionalità ricade sui cittadini e giudici che la affermano!
E’ certo più scientifico un simile procedimento tale per cui le problematiche di costituzionalità emergono a posteriori, in sede applicativa della legge, piuttosto che a priori a livello di promulgazione del Capo dello Stato. Perchè è solo nella prassi giudiziaria che si può apprezzaere in pienezza il significato reale e pratico della legge (e vedere se è lesiva davvero di diritti fondamentali); più fallibile, invece, è un giudizio ‘a priori’, quando cioè la legge non è stata per così dire “fecondata” dall’esperienza.
Il problema della non facoltatività dell’arbitrato è, più che a livello formale, da ricercarsi sul piano sostanziale.
Ed infatti, se è pur vero che l’art. 31 del collegato al comma 9 ci dice che le “commissioni di certificazione accertano l’effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro” – e quindo non si tratta solo di licenziamenti – esso non tiene nel dovuto conto il metus che il (futuro) lavoratore ha nei confronti del suo (prossimo)datore, il quale può agevolmente usare la certificazione – e quindi la possibilità di inserire la clausola arbitrale – come arma di ricatto.
in altre parole, si impongono al lavoratore la certificazione e la conseguente clausola compromissoria in cambio dell’assunzione; nè sul punto la commissione di certificazione potrebbe fare nulla (come potrebbe, infatti, accertare sul piano pratico che la volontà del lavoratore non sia viziata da tale ricatto, e quindi veramente libera ?).
Si avrebbe così una violazione dell’art. 24 della Costituzione, forse non palese, ma certamente occulta, senza poi contare il vulnus all’art. 3 Cost. e al principio in esso contenuto che, lo si dovrebbe ricordare sempre, non è quello di eguaglianza formale, bensì quello di eguaglianza sostanziale (e la discrepanza tra la forza contrattuale del lavoratore e del datore di lavoro ha il suo punto massimo proprio nel momento della stipulazione del rapporto, nel quale, pur di lavorare, si è spesso disposti ad accettare anche condizioni inique).
Oltre a ciò, il fatto di permettere all’arbitro la decisione secondo equità,(e questa benedetta equità non è quella delle disposizioni integrative del codice civile, perchè se così fosse potrebbe essere invocata solo in caso di controversie con cittadini non italiani, ma quella che fa riferimento ai principi generali dell’ordinamento e a regole di opportunità e convenienza) significa avere in pratica un lodo inoppugnabile, se non per vizi formali, perche il lodo stesso, benchè ai sensi dell’art. 829 possa essere sempre impugnato, nelle controversie di lavoro, ove vi sia la violazione di regole di diritto e contratti collettivi, non sarà deciso secondo regole di diritto (a meno che l’arbitro stesso le consideri “eque”) e quindi non potrà essere impugnato per tale motivo.
In altre parole un lodo pronunciato secondo equità è inoppugnabile nel merito della decisione (se non per violazione di norme di ordine pubblico o precedente giudicato), creando così un nulteriore, gravissimo vulnus sempre all’art. 24 Cost. in quanto si impedisce di sottoporre così l’operato degli arbitri all’autorità giurisdizionale (nella specie, la Corte d’Appello).
La ringrazio per il commento, mi permetto una breve replica.
L’art. 30 comma 4, consente di stipulare contratti certificati in cui le parti rinunciano all’impugnazione del lodo arbitrale per eventuali controversie. Il fatto che la decisione si a facoltativa, non rende la norma costituzionale se consideriamo che la difesa è diritto soggettivo indisponibile. Nemmeno l’interessato può rinunciarvi in modo permanente mediante atto scritto, mentre la legge consente non solo di fare, ma di certificare come atto pubblico, un contratto che è nullo e incostituzionale.
L’art. 31 comma 5, dove prevede che il lodo arbitrale ha forza di legge tra le parti e valore di titolo esecutivo, conferisce al lodo una rilevanza giuridica che non può avere un provvedimento emesso da un organismo esterno alla magistratura. Il lodo può essere emesso anche in assenza di accordo tra le parti, per cui il principio di facoltatività è fatto salvo solamente per l’avvio del procedimento arbitrale, non per il suo esito finale.
La legge non prevede nessuna sospensiva se una parte ricorre al giudice ordinario, per cui il lodo conserva il suo valore fino a sentenza contraria che lo annulla. All’opposto l’impugnazione in appello sospende gli effetti di quella di primo grado in qualunque procedimento, in primis il processo penale.
L’art. 30, comma 4
Penso che non si possa ridurre il ruolo del Capo dello Stato a un mero ragioniere che verifica l’esistenza della copertura finanziaria per le leggi approvate. Come garante della Costituzione, ha tutto il potere (e dovere) di rinviare un testo alle Camere se è palesemente incostituzionale.
Di nuovo, cordialità a Lei e ai lettori
Ringrazio l’amico Antonio e preciso che con il mio post ho soltanto inteso pormi dal punto di vista del Capo dello Stato e verificare se sussistono vizi di incostituzionalità talmente gravi “oltre ogni ragionevole dubbio” da meritare di essere rilevati al Parlamento in sede di “firma”: perchè è a questo livello che deve situarsi lo scrutinio della legge da promulgare, affinchè la procedura di promulgazione avvenga in modo conforme a Costituzione. E’ a questo livello che ritengo che le disposizioni arbitrali non siano affette da vizi così gravi, perchè il principio di facoltatività risulta sostanzialmente rispettato (l’art. 31 cui fai riferimento si riferisce ai contratti certificati) sia nella sede del tentativo obbligatorio di conciliazione, sia in sede compromissoria. Su alcuni aspetti, il testo appare migliorativo, perchè il potere di impugnazione del verdetto dell’arbitrato è garantito. Certo, il testo, come fai giustamente notare, presenta delle “smagliature” dal punto di vista tecnico: non è chiaro ad esempio se e come all’Arbitro possa essere riconosciuta la qualifica di “giurisdizione” tale da legittimarlo all’impugnazione di costituzionalità delle leggi; non è chiaro cosa sia questa benedetta “equità” (anche se alla luce delle disposizioni sulla legge in generale anteposte al Codice Civile può essere ricondotta all’equità integrativa, di per sè utile laddove nei rapporti ci siano profili di interferenza con leggi di altri ordinamento, ad esempio più sfavorevoli in fatto di diritto del lavoro rispetto alle disposizioni italiane); allo stesso modo, è vero che non si fa riferimento al “giusto processo”, ma è vero che a questa mancanza le si può rimediare in sede di decretazione ministeriale o di certificazione. Non mi sento certo “toga rossa” nel fare questi rilievi: ma ritengo che lo scrutinio di questi aspetti così dettagliati competa alla giurisdizione e alla Corte Costituzionale, in particolare (nel mio “la magistratura creativa …” del 19/10 scorso ritengo fisiologico l’interventismo giudiziale quando sono in gioco diritti processuali); non può farsene carico il Capo dello Stato, il quale non è formalmente un organo giurisdizionale! A questo punto, infatti, Napolitano determinerebbe un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato; solo chi ha gli occhi accecati dal “fondamentalismo costituzionale” può non accorgersi, quindi, dell’enormità di pretendere un simile rinvio/veto da Napolitano. Cordialità. Frabetti
non è corretto dire che l’Arbitrato è facoltativo. E’ obbligatorio prima del ricorso in un vasta casistica, art. 31 comma 2.
Non viene leso solamente l’art. 24 della Costituzione sul diritto di difesa.
E la certificazione delle clausole compromissorie non è nè l’unica nè la più grave violazione della Carta.
Quando la legge afferma che il lodo arbitrale ha forza di legge tra le parti e valore di titolo esecutivo, lo rende equipollente a una sentenza della magistratura ordinaria. E gli conferisce uno “status maggiore” quando afferma che il lodo non è impugnabile (salvo contrato di lavoro che lo ammette e richiesta delel parti nel mandato arbitrale), e che il Presidente della Commissione Arbitrale può decidere secondo equità, non applicando le leggi vigenti e i contratti collettivi, quindi con discrezionalità molto più ampia di un giudice del lavoro.
La commissione Arbitrale non è composta nè da dipendenti pubblici, nè da magistrati in servizio, nè da membri esterni cui siano imposti requisiti di idoneità, come previsto per qualsiasi magistratura. Chiunque può essere supplente di parte, il Presidente può essere il Dirigente dell’Ufficio Lavoro, ma anche un magistrato a riposo, che partecipa come privato cittadino.
La Commissione esercita una funzione giurisdizonale senza le garanzie del giusto processo: parità fra le parti, e giudice imparziale in primis. Ma anche applicazione delle leggi, potendo agire secondo equità come detto.
L’imparialzità del giudice non è espressamente prevista dalla legge; le parti possono avere fino a 4 supplenti, non c’è alcun gratuito patrocinio o integrazione per i meno abbienti (imposte dall’art. 24), o obbligo di farsi assistere almeno da un collaboratore, come vorrbebe la parità fra le parti: caso limite di 5 contro 1 (1 parte con 4 supplenti).