6 mar, 2010
La “politica del fare” contro la crisi e la disoccupazione. Sul “Ddl lavoro” di Sacconi.
di Giorgio Frabetti- L’approvazione del Ddl cd “collegato lavoro”, in discussione da due anni, promosso dal Ministro Sacconi costituisce un segnale nettamente positivo non solo perchè conferma (se ce ne era bisogno) la propensione del Governo Berusconi alla “politica del fare”, ma perchè costituisce una risposta coraggiosa, realistica e puntuale alle esigenze di tutela del lavoro e di sostegno del reddito, divenute molto pressati a seguito dell’incrudelirsi della crisi economica. Il provvedimento copre una vasta serie di istituti guslavoristici e previdenziali (l’apprendistato, il lavoro usurante), ma è chiaramente venuto alla ribalta delle cronache per le disposizioni sui licenziamenti e sull’arbitrato, che, per alcuni, configurerebbero limitazioni aribitrarie e troppo pesanti alle tutele giurisdizionali del lavoratore. In sintesi, la legge rimodula diversamente il sistema delle decadenze e delle preclusioni per impugnare il licenziamento illegittimo: resta il termine di 60 gg. di decadenza per la prima impugnativa; dopodichè, l’azione giurisdizionale di licenziamento resterebbe esperibile dal lavoratore fino ai successivi 180 gg.: in pratica, il lavoratore ha a disposizione 240 gg. per decidere di ricorrere contro il licenziamento e non più di 05 anni e 60 gg. di prima. Inoltre, la norma precisa che, in caso di mancata conciliazione o di fallita procedura aribitrale, il lavoratore ha a disposizione per il ricorso 60 gg. dall’abbandono della conciliazione o dell’arbitrato. Parranno queste disposizioni meramente tecniche e di scarsa rilevanza sociale; dobbiamo, però, considerarne l’incidenza alla luce dell’attuale crisi economica, che vede (complice la recente normativa “anti-crisi”) aumentare la platea delle aziende (anche piccole fino a 15 dipendenti) che si risolvono a chiedere l’aiuto delle Regioni e dell’INPS per la Cassa Integrazione in deroga, eliminando una stortura ed una disparità di trattamento, tra Aziende piccole ed Aziende grandi finora molto grave e che impacciava non poco l’accesso a queste pratiche. Finora, ad esempio, la legge non riconosce per le piccole aziende la “causa collettiva” (riduzione personale) per il licenziamento: questo significa, nel caso di licenziamento dei Dipendenti e di richiesta alla Regione della ”mobilità in deroga”, che l’Azienda in crisi restava finora soggetta alla “spada di damocle” delle limitazioni classiche contro il licenziamento individuale; che il lavoratore si sarebbe verosimilmente riservato di utilizzare per i casi (frequenti) di mancata copertura finanziaria per la mobilità. Viceversa, le grandi aziende, grazie alla l 223/1991, beneficiano del ricoscimento della “causa collettiva” del licenziamento per crisi ed esubero aziendale, che (salvo casi evidenti di frode aziendale)vale a precludere in capo ai Lavoratori la possibilità di fruire delle ordinarie limitazioni al potere di licenziamento datorile. Ognuno può rendersi agevolmente conto che la mancanza di un simile “scudo” per i licenziamenti “da crisi” per le piccole aziende costituiva finora una vera remora contro il radicamento degli ammortizzatori sociali; ora, le più stringenti preclusioni introdotte da Sacconi, nonchè le ampie agevolazioni per gli arbitrati allentano sulle piccole aziende la morsa delle reazioni ai licenziamenti in casi di crisi aziendali, creando un clima (comunque lo si giudichi) più propizio e sereno per la gestione di tali delicate vicende. La stessa logica “anti-crisi” è ravvisabile nella previsione del “collegato” che ammette, in caso di disconoscimento dei contratti a tempo determinato, la copertura retributiva fino a 12 mesi. Finora, l’Azienda, nei 05 anni di cessazione del rapporto a termine, poteva subire (anche a distanza di molto tempo!) i ricorsi giudiziali dell’Ex-Dipendente a termine (solitamente per la ricostruzione di periodi lavorativi non coperti da contribuzione ed utili ai fini della posizione previdenziale); il che comportava evidenti ed inutili irrigidimenti, specie laddove la stessa Azienda convenuta in giudizio fosse coinvolta in problematiche di riassetto organizzativo; senza contare, naturalmente, gli aggravamenti per gli Uffici giudiziari (i quali, con stratagemmi tecnico-giuridici vari, avevano finito per favorire al massimo grado l’insabbiamento di simili pratiche). Oggi, la legge fissa in 12 mesi il tetto retributivo (e contributivo) di cui il lavoratore può chiedere la copertura per le cause di annullamento dei contratti a tempo determinato. Certo, il tempo dirà se e come questa disposizione si consoliderà (una disposizione simile, introdotta nella Manovra d’Estate 2008 per contenere le richieste di risarcimento dai contratti a termine delle poste è stata annullata dalla Consulta per violazione dei diritti alla tutela giurisdizionale). Allo stato attuale, però, non si può disconoscere il significato economico della disposizione che rafforza concretamente e notevolmente il quadro delle tutele del reddito dei lavoratori a termine che hanno perso il lavoro: accanto alla tutela “anti-crisi” e alla tutela classica contro la disoccupazione, il lavoratore a termine può godere, in caso di perdita del lavoro, di un “salario di riserva” fino a 12 mensilità che appare certo utile e significativo, specie a compenso di “ammortizzatori sociali” di incerta copertura. Ha fatto, poi, molto discutere quella clausola della legge che ammette, per il giudizio arbitrale sui licenziamenti, la decisione “secondo equità”, in conformità ai principi dell’ordinamento giuridico: gli anti-berlusconiani hanno letto in questa clausola l’intenzione del governo di realizzare una sorta di golpe contro i diritti dei lavoratori, ammettendo deroghe ai diritti dei lavoratori, dove finora regnava il regime della più ferma inderogabilità; questo perchè, quando si parla di “equità”, in gergo tecnico e giurisdizionale ci si riferisce al potere del giudice di decidere la causa secondo il “senso comune della giustizia” e non secondo la legge formale. E’ facile rendersi conto che gli argomenti dei detrattori (un moderato come Tiziano Treu ha parlato di “disposizioni eversive”!) sono demagogia pura: in effetti, se il legislatore avesse inteso riconoscere all’equità un’efficacia creativa (da “fonte del diritto”) avrebbe dovuto modificare le disposizioni preliminari alla legge in generale e l’art. 12 di queste, in particolare: cosa che non mi risulta essere stata fatta. Pertanto, non mutando tali disposizioni generali, l’equità resta confinata al ruolo che attualmente l’ordinamento giuridico generale le riconosce come fonte creatrice del diritto, ovvero un ruolo marginale e residuale. A margine, del tutto speciosa è la polemica aperta nei giorni scorsi da Il fatto quotidiano sull’illegittimità dell’introduzione dell’ arbitrato tra Azienda e Lavoratore per i casi di controversie inerenti il rapporto di lavoro: sull’arbitrato scese un pesante “anatema” dei giuslavoristi ai tempi della riforma del processo del lavoro del 1973 per il timore che gli aribitri, giudici privati per eccellenza, inquinassero le tutele conquistate duramente dai lavoratori con le lotte sindacali; oggi, si ripropone lo stesso anatema. L’anatema è formalmente ingiustificato, se si considera che l’arbitrato è previsto dalla legge come meramente eventuale e se si considera che deve essere comunque regolato dai contratti collettivi. Forse un qualche timore può essere giustificato per quelle Aziende che operano a livello transazionale, e che attraversino Stati con sistemi di tutela dei lavoratori differenti: in ogni caso, la legge non ha introdotto per l’arbitrato un sistema improntato a logiche di deregoulation: viceversa, il “collegato” ha previsto che le cd “clausole compromissorie” (istitutive della facoltà di ricorrere all’arbitrato) siano approvate (rectius: “certificate”) dalle Commissioni di Certificazione, istituite presso le competenti Direzioni Provinciali del Lavoro. In conclusione, se si può trovare un fil rouge che lega queste tra le più importanti disposizioni del “collegato lavoro” si deve dire (a caldo della sua approvazione) che il provvedimento appare ispirato ad una ferma e anche spregiudicata attenzione per i risvolti stragiudiziali delle vertenze di lavoro, con netta propensione a favorire la “monetizzazione” delle vertenze. Questo farà sicuramente storcere il naso ai “puristi” del diritto del lavoro (pronti a denunciare una “privatizzazione” e “mercificazione” del diritto del lavoro), ma tale politica del diritto appare del tutto coerente con la finalità che ha fin qui ispirato il governo Berlusconi: favorire l’aiuto e il sostegno al reddito dei lavoratori colpiti dalla crisi e dalla disoccupazione. Il Ministro Sacconi, su Il Sole 24 Ore di giovedì scorso, lo ha detto molto chiaramente: “la seconda tappa del ‘collegato lavoro’ sarà la riforma degli ammortizzatori sociali”; e c’è da credergli, dal momento che le principali disposizioni del ‘collegato’ effettivamente creano i presupposti per facilitare il radicamento degli “ammortizzatori” medesimi, nelle piccole e medie aziende, finora escluse. Un segno evidente che il Governo è fermo e compatto nel perseguire contro la crisi e la disoccupazione una “politica del fare”, a dispetto delle prefiche e dei catastrofisti di questi tempi.