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Fatti e non piagnistei sulla Giustizia Penale Italiana. Il “processo breve”

giustiziadi Giorgio Frabetti-Su L’Occidentale del 25 novembre us, è contenuto un articolo del Prof. Francesco Forte (Sul processo breve pesano troppi abbagli matematici) che è un piccolo capolavoro per precisione e lucidità e che aiuta molto ad illuminare le questioni politiche di fondo del ddl sul “processo breve” attualmente all’esame del Senato e a guardare la vicenda senza ipocrisie giustizialiste. Il fatto è che sull’esame del Ddl al Senato, grava un fantasma, un “convitato di pietra” che altro non è che l’obbligatorietà dell’azione penale ex. art. 112 Cost. Se consideriamo tale obbligatorietà come la causa prossima dell’inefficienza della giustizia, è certo ed innegabile che questa regola è la causa effettiva e più appariscente dell’appesantimento degli Uffici Giudiziari italiani; e questo lo si sa da anni. Ciononostante, pur essendo nota questa circostanza, la regola dell’obbligatorietà dell’azione penale è divenuta un vero e proprio ‘totem’ su cui da anni verte un divieto di critica e di dibattito in sede politica, come dimostrato dal fatto che ogni volta in Italia qualcuno (vedi D’Alema ai tempi della Bicamerale) ha tentato di intervenire sull’argomento, dalla Magistratura si sono levate grida che dire di scandalo è dire poco: come se l’obbligatorietà dell’azione penale fosse una norma di diritto divino! Magari, parlare di diritto divino è esagerato, ma certamente, ANM e stampa “giustizialista” (Travaglio, Gomez e simili!) sono riusciti a trasformare strumentalmente il tema del mantenimento di tale regola in una vera e propria frontiera di democraticità. Diceva La Rochefould che “il vizio ama presentarsi sotto veste di virtù”: ora la “veste di virtù” scelta da questo poco edificante sistema di amministrazione della Giustizia è proprio il cd. principio dell’obbligatorietà dell’azione penale (112 Cost.). Vediamo perché, cominciando dal principio con ordine. Le statistiche riportate dal Prof. Forte parlano chiaro: “I gip e gup hanno passati ai tribunali 427.000 cause penali. I tribunali di vario genere ne hanno smaltiti 407.000 su 427.000 ricevuti con una differenza di 20.000 in meno, pari al 5% mentre le Corti di Appello ne hanno ricevuti 83 mila e ne hanno smaltiti 78.400 vale a dire il 4% in meno. L’unica spiegazione della grande differenza fra cause uscite dal tribunale e le cause entrate in appello è che i tribunali nelle loro sentenze abbiano applicato, in molti casi, la prescrizione”.Chi ha un minimo di cognizione della prassi giudiziaria, poi, può comprendere ancora meglio come la prescrizione, agendo in modo così massiccio, lungi dall’essere un semplice effetto collaterale e accidentale dell’intasamento dei processi, costituisca di fatto il più delle volte una tecnica occulta di razionamento dei processi penali in Italia. E dunque cosa cambierebbe con la legge sul “processo breve”? Dove sarebbe lo scandalo del “filtro” ai processi, se un “filtro” già esiste di fatto? Con il sistema del “processo breve”, però, la situazione migliorerebbe oggettivamente, perchè il filtro sopra menzionato sarebbe legalmente predeterminato, mentre ora lo stesso “filtro” è determinato di arbitrio  dalle Procure, d’intesa con Avvocatura e Cancellerie (classica tecnica, l’ “insabbiamento” dei fascicoli): come si vede, con la legge sul “processo breve”, si darebbe un colpo alla vera “zavorra” che grava sui tribunali italiani, rimettendo la selezione dei processi penali da svolgere ad una scala di valori e priorità politicamente e socialmente condivise e non alla “zona grigia” delle trattative e dei mercanteggiamenti più o meno conclamati tra Cancellerie, Procure e Difensori (cui accenna L’ultra casa di Livadotti), del tutto scandalosi in materie oggetto di processo penale. Questa, purtroppo, è la realtà degli Uffici giudiziari italiani: se non hai un difensore potente e con agganci giusti e se non hai i soldi per “fare rumore” in televisione, l’omicidio di un tuo familiare o simili passa del tutto in sordina nelle aule dei tribunali! Eppure è proprio per questa “cattiva coscienza” che il “sistema giudiziario” ha bisogno di attaccarsi al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, come un lavacro di verginità davanti alla pubblica opinione: l’idea dell’obbligatorietà dell’azione penale, infatti, accredita l’idea di una Amministrazione della Giustizia che paternamente e sollecitamente viene in soccorso (più e meglio della Divina Provvidenza) al cittadino indifeso … Evidentemente, in tanta inefficienza, una tale regola diventa moneta effettivamente spendibile dal “sistema Giustizia” per mantenere prestigio e autorità sociale. Dietro tanto Giustizialismo, però, non c’è nient’altro che un triste gioco delle parti: intransigenza di facciata, transigenza di sostanza; oggi l’intransigenza di facciata è rivolta contro il ddl sul “processo breve”. Ora, io dico: cominciamo a guardare in faccia la Giustizia italiana per quello che è, senza ipocrisie e senza miti; rassegnamoci all’idea che la giustizia penale è anch’essa (come le risorse erariali) soggetta a razionamento. E non meravigliamoci, poi, dell’intasamento degli Uffici in un sistema legislativo penale tanto farraginoso come il Nostro che continuamente da occasione a Giudici ed Avvocati per avviare procedimenti e denunce penali. Certo, come ci si deve guardare dal demonizzare la legge sul “processo breve”, ci si deve anche guardare dal sopravvalutarne gli effetti, perché prevedibilmente la legge potrà incidere sui sintomi, ma non sulle vere patologie del “sistema giustizia” in Italia sulle quali presto o tardi si dovrà tornare a discutere nelle aule parlamentari. E se davvero non si accetta l’idea di “razionare” l’Amministrazione della Giustizia introducendo la discrezionalità (contro l’obbligatorietà) dell’azione penale, i rimedi sono tanti: si può studiare di potenziare l’efficacia repressiva delle misure sanzionatorie amministrative (sequestri, sospensioni dei cantieri …), che tanto successo hanno avuto nella repressione di condotte prima difficilmente afferrabili (pensiamo al “lavoro nero” in edilizia, soprattutto), in modo da farne un valido sostituto della sanzione penale laddove più difficilmente può operare (ingresso di immigrati clandestini, condotte associative criminose …). Ma soprattutto, arriviamo ad una riforma del Codice Penale che sfoltisca molti reati del tutto formali ed inutili come molti reati associativi (tranne l’associazione mafiosa):  previsioni magari utili ai tempi del Codice Rocco per supplire ad una tecnica investigativa molto carente di basi scientifiche, ma non più realistiche oggi ai tempi dei RIS e delle Banche Dati Anti-crimine. Ma soprattutto, convinciamoci che per risolvere i problemi della Giustizia in Italia occorrono fatti, non piagnistei.

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