Arezzo Polis

Cultura politica, dibattito pubblico.

Varie

Tags:

Nessun commento

  • Share

Lo scudo fiscale senza ipocrisie

4a60a6c9bfab8_zoomdi Giorgio Frabetti   Lungi da noi l’idea che con lo ‘scudo fiscale’ l’Italia diverrebbe uno Stato ‘hoff-shore’ (tipo S. Marino, Lussemburgo …) con una fiscalità quasi inesistente, appetibile per qualsivoglia impiego di riciclaggio. Ha ragione, il Ministro Tremonti: nemmeno la sanatoria dei reati societari può bastare ad indurre i riciclatori professionisti ad avvalersi dello ‘scudo’: anzitutto, lo ‘scudo’ è misura destinata a conoscere un periodo di vigenza limitato nel tempo: in secondo luogo, a parte la sanatoria delle sanzioni (ma non tutte le sanzioni sono ‘condonate’ non le false fatturazioni, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte …), lo scudo porterebbe in Italia capitali che poi dovrebbero essere trattati dal Fisco (negli interessi attivi) secondo le aliquote italiane: proprio quello che i riciclatori hanno rifiutato lasciando i loro soldi nei ‘paradisi fiscali’, ad aliquote più basse o inesistenti. In questo senso, quindi, c’è più di un dubbio per ritenere che lo ‘scudo’ determini un vero vantaggio finanziario ed un vero rendimento a favore della detenzione dei capitali in Italia. Inoltre, per quanto indubbiamente attenuate in alcune parti per rendere attuabile la sanatoria e la riservatezza del Cliente, le restrizioni della legge anti-riciclaggio restano comunque ferme: non solo, quindi, l’operazione ‘scudo’ può sempre essere segnalata all’UIC come ‘operazione sospetta’ (es. viene fatto un uso anomalo delle transazioni contanti …); non solo, ma è prevedibile che lo ‘scudo’ dia la stura a molte operazioni ‘fiduciarie’ (es. simulato rimpatrio di titoli che di fatto rimangono sulla fiducia all’estero e negoziati a condizioni più vantaggiosi all’estero), che potranno anche dilatare lo spettro dell’iniziativa degli organi anti-riciclaggio. Ma allora a chi serve lo ‘scudo’? Come noto, in Italia, sono diffuse le cd “gestioni patrimoniali statiche”: ovvero spesso vengono costituire società, non destinate ad investire capitale di rischio con terzi, ma destinate soltanto ad immobilizzare tutto o in parte il patrimonio di una famiglia: più spesso, si viene a creare una sorta di ‘dote’, ovvero di ‘patrimonio familiare’ per consentire il passaggio del patrimonio attraverso le generazioni. In questi contesti, lo schema societario è solo uno ‘schermo’ strumentale al conseguimento di altri benefici connessi alla fiscalità: es. nel trattamento fiscale delle plusvalenze su cessioni, nell’imposta di successione. Vengo al ‘dunque’: se è a questo ‘zoccolo di contribuenti’ che lo ‘scudo’ si rivolge, si può comprendere la sanatoria dei reati societari: se io all’estero ho affittato il mio immobile (intestato alla società) e ho sempre riscosso l’affitto in nero, senza mai contabilizzarlo, dovrò per questo essere imputato per falso in bilancio? O, peggio, rischiare di essere segnalato come “operatore sospetto di riciclaggio”? Conseguenze abnormi, perché qui lo strumento societario e finanziario è solo fittizio, strumentale. Non dobbiamo, allora, scandalizzarci dello ‘scudo’, perchè, letto in questo modo, diventa un vero e proprio strumento di razionalizzazione dell’attività di controllo ed anti-evasione, consentendo al Fisco di “non perdere tempo” in controlli sì di anomalie fiscali e societarie ma di minore pericolosità sociale (come le gestioni patrimoniali statiche).

Share

Lascia un commento